WHISTLEBLOWING
POLICY WHISTLEBLOVING
Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023
Con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (cd. normativa Whistleblowing), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, l’ordinamento italiano recepisce la normativa europea 2019/1937 che prevede “….la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione…”, ovvero violazioni sia delle normative europee che nazionali.
La disciplina, come fine ultimo, persegue il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l’emersione di condotte pregiudizievoli delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del suo contesto lavorativo, in danno dell’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
SPORTWAY Srl è impegnata nel diffondere una cultura della legalità ed a promuovere condotte etiche finalizzate a costruire un ambiente di lavoro onesto e trasparente.
In considerazione al fatto che:
SPORTWAY Srl è una azienda di medie dimensioni che offre alla propria clientela solo articoli di qualità, espressione di marchi di alto livello nell’ambito della moda, dello sportwear e dell’articolo sportivo
la normativa prevede l’obbligo per l’azienda di istituire un canale di segnalazione interno che metta a disposizione del segnalante due modalità di azione:
o forma scritta, piattaforma online oppure modalità tradizionale (cartacea);
o forma orale, che prevede l’utilizzo della linea telefonica oppure l’effettuazione di un incontro diretto da personam
SPORTWAY Srl ha deliberato l’adozione del Sistema di Segnalazione Interno la cui gestione è stata affidata ad un dipendente dell’azienda.
La procedura adottata assicura la massima riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, fatti salvi eventuali obblighi di legge.
Al personale di SPORTWAY Srl, che nello svolgimento della propria attività deve già agire in modo corretto, responsabile ed etico nei rapporti interni all’ente ed esterni, è fatto assoluto divieto adottare atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante a causa della segnalazione inviata.
SPORTWAY Srl ha provveduto a fornire adeguata informazione e formazione in materia al proprio personale dipendente, nonché a pubblicare sul proprio sito internet il documento della propria policy e la procedura di presentazione della segnalazione.
Gravellona Toce, 13 dicembre 2023
L’Ammnistratore Unico
Davide Ferruccio Parodi
Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023
Canale di segnalazione interno Sportway
Procedura per la presentazione della Segnalazione
- Premessa
Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ha recepito la direttiva UE 2019/1937 che prevede l’istituzione della “…. protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione…”, (cd. disciplina whistleblowing), violazioni che riguardano pertanto sia la normativa europea che nazionale. Essa ha modificato il Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n 231, prevedendo modalità specifiche per la segnalazione di specifici comportamenti, atti od omissioni, che possono ledere l’interesse pubblico o l’integrità aziendale.
La nostra azienda si è dotata del proprio canale di segnalazione interno e, con il presente documento, diamo evidenza della procedura che il Segnalante deve seguire affinché si possa avvalere delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023. - Definizioni
Di seguito si riportano le definizioni dei principali termini utilizzati nella presente procedura:
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – www.anticorruzione.it
Canale di segnalazione esterno Canale di segnalazione istituito dall’ANAC
Canale di segnalazione interno Canale di segnalazione istituito dall’azienda per la gestione della segnalazione presentata in forma scritta oppure orale
Contesto lavorativo Attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
Dipendente Persona fisica legata a SPORTWAY Srl da un rapporto di lavoro subordinato (ivi compresi i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio e i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali.)
Facilitatore Persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all’interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Gestore del Canale interno per le Segnalazioni Soggetto a cui spetta l’onere di gestire le Segnalazioni pervenute tramite il Canale interno.
Persona Coinvolta / Segnalata Persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
Riscontro Informazioni al Segnalante relative al seguito dato alla sua Segnalazione
Ritorsione Comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
Segnalante (Whistleblower) Persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle Violazioni acquisite nell’ambito del proprio “contesto lavorativo”
Segnalazione Comunicazione orale o scritta di informazione sulle Violazioni in materia di whistleblowing.
Segnalazione anonima Segnalazione che impedisce di risalire all’identità del Segnalante
Segnalazione in malafede Segnalazione falsa e infondata, effettuata con dolo o colpa grave con lo scopo di danneggiare o recare pregiudizio a uno o più dipendenti o alla all’azienda
Segnalazione nominativa Segnalazione che specifica l’identità del Segnalante
Seguito Azione intrapresa dal soggetto al quale l’azienda affida la gestione della Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
Violazioni Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di SPORTWAY Srl secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
- Soggetti legittimati a presentare le segnalazioni
La segnalazione può essere presentata da persone che, nell’ambito del proprio contesto lavorativo, sono venute a conoscenza di violazioni perviste dalla normativa.
I soggetti autorizzati sono indicati all’art. 3, commi 3 e 4, del D. Lgs. 24/2023. In via esemplificativa e non esaustiva essi sono:
persone fisiche che prestano la propria attività presso SPORTWAY Srl: lavoratori dipendenti e autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, persone che esercitano a qualunque titolo funzioni di direzione amministrazione e controllo.
persone fisiche che svolgono la propria attività presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di SPORTWAY Srl.
La Segnalazione deve far riferimento ad informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo, il cui perimetro di applicazione definito dal decreto si applica:
qualora il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, a condizione che le informazioni sulle violazioni sino state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
durante il periodo di prova;
nel corso di sussistenza del rapporto lavorativo;
successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico di lavoro qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto medesimo. - Ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse.
Il D.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o dell’ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni.
Violazione delle disposizioni delle normative nazionali:
o illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, come sotto definite;
o reati presupposto per l’applicazione del Decreto 231/2001;
o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231/2001, anch’esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell’UE come sotto definite;
Violazioni della normativa europea
o illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In via esemplificativa e non esaustiva, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
o atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (es alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione);
o atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese ad esempio le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
o atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. Un esempio esemplificativo può riguardare una impresa che opera sul mercato con una posizione dominante legittimamente acquisita ma che, con il proprio comportamento, potrebbe pregiudicare una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso a pratiche abusive quali, ad esempio, adozione “prezzi predatori”, sconti target, vendite abbinate, contravvenendo alla tutela della libera concorrenza
La normativa Whistleblowing NON SI APPLICA alle segnalazioni che sono relative a:
un interesse personale del segnalante, che attengono ai rapporti individuali di lavoro o inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente privato;
violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali;
violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
Il decreto non pregiudica inoltre l’applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell’UE. In particolare;
Informazioni classificate ai sensi dell’art. 42 della legge n. 124/2007, apposte dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza delle informazioni per i soggetti che abbiano necessità di accedervi o a ciò abilitati, in ragione delle loro funzioni istituzionali. La ratio risiede, quindi, nella necessità di proteggere per motivi di sicurezza le informazioni classificate dall’accesso non autorizzato;
segreto professionale forense, che mira a proteggere la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale;
segreto professionale medico disposto dal diritto nazionale e dell’Unione sussiste l’obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»);
segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
norme di procedura penale. In particolare, va salvaguardato l’obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p;
disposizioni sull’autonomia e indipendenza della magistratura, sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all’ordine giudiziario;
disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al Regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le segnalazioni possono essere effettuate unicamente attraverso il canale interno aziendale.
- Misure a tutela del segnalante
Al Segnalante è garantita:
la riservatezza della sua identità e di ogni altra informazione, inclusa la documentazione allegata, dalla quale si possa risalire direttamente o indirettamente alla sua identità.
la protezione contro le ritorsioni. Le misure di protezione si estendono anche agli altri soggetti indicati al punto 6 della presente procedura.
la limitazione di responsabilità.
Nel caso in cui il Segnalante o uno degli ulteriori soggetti indicati al punto 6 della presente procedura ritengano sia stata violata una o più delle misure di protezione sopra descritte, potrà presentare comunicazione all’ANAC secondo le modalità di cui al successivo punto 11.
Per approfondimenti relativi alle misure di protezione è possibile consultare gli articoli da 16, 17, 18, 19, 20 e 22 del D. Lgs. 24/2023. - Altri soggetti che godono delle misure di protezione
La vigente normativa prevede una serie di misure di protezione a tutela del segnalante e degli ulteriori soggetti che potrebbero essere oggetto di ritorsioni in conseguenza del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante.
L’identificazione di tali soggetti e le condizioni in funzione delle quali la normativa estende ad essi le misure di protezione sono indicati all’art. 3, comma 5 del D. Lgs. 24/2023. - Presupposti la Segnalazione interna e condizioni di ammissibilità;
Affinché la segnalazione sia valida e, in quanto tale, consenta l’applicazione delle tutele a protezione del Segnalante e degli altri soggetti (vedasi punto 6) dalle ritorsioni, è necessario che:
al momento della Segnalazione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la Violazione
la Segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023 per beneficiare della tutela contro le ritorsioni.
Permane la responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare nel caso in cui il Segnalante acquisisca i documenti commettendo reato quale, ad esempio l’accesso abusivo ad un sistema informatico o mediante un atto di pirateria informatica. Non sarà invece punibile l’acquisizione di documenti (es copia, fotografia, asporto etc), ai quali il Segnalante abbia lecito accesso.
Il Segnalante deve pertanto agire con la massima attenzione circa i contenuti della norma, dei suoi allegati e rimandi, per avere la certezza che le informazioni riportate nella sua segnalazione:
siano collegate alla Segnalazione stessa
siano strettamente necessarie a rivelare la Violazione
non configurino un’acquisizione di informazioni o l’accesso a documenti in modo illecito.
Nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia commessa per dolo o colpa grave (incluso il caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile), il Segnalante sarà sanzionato secondo quanto previsto dalle norme del Codice Civile. - Soggetto Gestore della Segnalazione
La raccolta delle segnalazioni, la loro valutazione e la procedura di gestione della segnalazione è affidata al Sig. Michele De Vivo, impiegato amministrativo, al quale l’Amministratore Unico dell’azienda ha conferito l’incarico nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal Regolamento GDPR. - Modalità per l’utilizzo del Canale di Segnalazione interno
La Segnalazione deve essere effettuata tramite una delle seguenti modalità:
Forma scritta invio di una lettera raccomandata (NO Ricevuta di ritorno) o posta prioritaria indirizzata a:
o Sig. Michele De Vivo, c/o SPORTWAY Srl, Corso Milano n. 141 – 28883 Gravellona Toce (VB);
Forma orale, telefonata a:
o Sig. Michele De Vivo c/o SPORTWAY Srl, telefono n°0323.840519 in orario di lavoro (9,30-12,30 e 14,30-16,30), digitando l’interno 206 del centralino.
Nel caso di utilizzo della forma scritta, al fine di garantire la riservatezza della richiesta ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Gestore del Canale interno per le Segnalazioni, è necessario che la Segnalazione venga inserita in tre buste chiuse:
la prima busta deve contenere un foglio riportante i dati identificativi del Segnalante: nominativo, estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento , data di emissione, numero, ente che ha emesso il documento ), canale di contatto prescelto
la seconda busta deve contenere la Segnalazione, che deve riportare gli elementi fondamentali per l’analisi della Violazione (circostanze di tempo e luogo, descrizione dei fatti, soggetto autore dei fatti).
la terza busta deve contenere la prima e la seconda e deve recare all’esterno la dicitura “riservata al Gestore della segnalazione aziendale whistleblowing”.
Nel caso di utilizzo della forma orale (telefonata) il Segnalante dovrà:
ricercare espressamente il gestore della segnalazione indicato nella presente procedura utilizzando il numero 0323.840519 in orario di lavoro (9,30-12,30 e 14,30-16,30), digitando l’interno 206 del centralino.
attivato il contatto con il Sig. Michele De Vivo, esplicitare che la telefonata ha come oggetto una violazione che rientra nell’ambito di applicazione della normativa whistleblowing;
indicare il proprio nominativo esclusivamente al Sig. Michele De Vivo;
registrare e conservare il numero di protocollo comunicato dal Sig. Michele De Vivo nel corso del colloquio.
Nell’ambito della segnalazione in forma orale, il Segnalante ha la facoltà di richiedere un incontro diretto con il Sig. Michele De Vivo che potrà avvenire sia presso la sede dell’azienda oppure esternamente ad essa.
Nel caso il Segnalante intenda effettuare una Segnalazione in forma anonima dovrà procedere come segue:
in caso di utilizzo della forma scritta:
o inserire all’interno della prima busta un foglio riportante: “Segnalazione Anonima Whistleblowing” senza allegare alcun documento identificativo della sua persona;
o conservare copia del materiale inserito nella seconda busta e copia della terza busta, al fine di poter provare in un secondo tempo di aver inviato la Segnalazione;
in caso di utilizzo della forma orale, al fine di garantire la riservatezza della richiesta, il Segnalante deve:
o effettuare la telefonata avendo cura di attivare sul proprio dispositivo la modalità che permette di nascondere il numero del chiamante o di ricorrere ad un telefono pubblico;
o chiedere espressamente di poter conferire con il Sig. Michele De Vivo per una segnalazione whistleblowing relativa a SPORTWAY Srl;
o astenendosi dal fornire ulteriori informazioni nel caso in cui non sia direttamente il Sig. Michele De Vivo a rispondere alla chiamata;
o conservare con cura il codice di protocollo comunicato da Sig. Michele De Vivo nel corso del colloquio, al fine di poter eventualmente dimostrare in un secondo tempo di essere l’autore della segnalazione
In ogni caso, indipendentemente dalla forma scelta per effettuare la segnalazione, il Segnalante ha il diritto di ricorrere ad un Facilitatore di sua scelta o ad un legale di sua fiducia. Nel caso in cui il Segnalante dovesse ritenere che il Sig. Michele De Vivo possa essere direttamente o indirettamente coinvolto nell’oggetto della violazione, dovrà inviare la propria segnalazione alla Sig.ra Roberta Dossena, sempre dipendente di SPORTWAY Srl, i cui riferimenti sono: -Per la segnalazione in forma scritta: Invio di una lettera raccomandata (NO Ricevuta di ritorno) o posta prioritaria indirizzata a: Sig.ra Roberta Dossena, c/o SPORTWAY Srl, Corso Milano n. 141 – 28883 Gravellona Toce (VB) -Per la segnalazione in forma orale: telefonata a Sig.ra Roberta Dossena c/o SPORTWAY Srl, telefono n°0323.840519 in orario di lavoro (9,30-12,30 e 14,30-16,30), digitando l’interno 204 del centralino, dichiarando esplicitamente di voler effettuare una segnalazione whistleblowing, senza ovviamente rivelare il proprio nome al centralinista. Qualora il Sig. Michele De Vivo dovesse trovarsi in conflitto di interessi rispetto ai contenuti della Segnalazione ricevuta dovrà: inoltrare tutta la documentazione oggetto della Segnalazione alla Sig.ra Roberta Dossena unitamente al codice di protocollo attribuito alla pratica; informare il Segnalante del trasferimento di competenze dando riscontro delle motivazioni; mantenere il vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni acquisite e di anonimato circa i nominativi delle persone indicate o coinvolte. - Procedura per l’identificazione successiva del Segnalante
Qualora il Segnalante che abbia effettuato una Segnalazione in modo anonimo intenda palesarsi in un momento successivo a quello in cui ha effettuato la Segnalazione, dovrà
far pervenire al Sig. Michele De Vivo copia della documentazione inviata a suo tempo (in caso di segnalazione in forma cartacea), indicando la data di invio della stessa
comunicare al Sig. Michele De Vivo il numero di protocollo attribuito alla Segnalazione nel corso del primo colloquio (in caso di segnalazione in forma orale)
comunicare le proprie generalità (scegliendo se farlo oralmente o per scritto).
Il Sig. Michele De Vivo avrà cura di registrare i dati del Segnalante in apposita scheda, protocollando la stessa e archiviandola in luogo sicuro e separatamente dai dati della Segnalazione. - Presupposti e modalità per ricorrere alla Segnalazione esterna (ANAC)
È ammesso l’utilizzo del Canale di segnalazione esterno (ANAC) esclusivamente nei seguenti casi:
il Canale di segnalazione interno non è attivo;
il Canale di segnalazione interno è correttamente funzionante: il Sig. Michele De Vivo non ha preso in carico la Segnalazione o non vi ha dato riscontro nei tempi e nei modi previsti dalla presente procedura;
il Segnalante intende lamentare la mancata applicazione o la violazione delle misure di cui al punto 5.
Il Canale di segnalazione esterno è utilizzabile tramite accesso al servizio presente al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
Gravellona Toce, 13 dicembre 2023